Finalmente un decreto ministeriale attua il provvedimento modificato con la Legge di stabilità del 2015. Si tratta del DM 27 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio) e va a regolamentare il Bonus Ricerca e Sviluppo, ossia il credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (comma 35, articolo unico, legge 190/2014) in sostituzione di quello previsto dal decreto Destinazione Italia.
Il bonus fiscale è pari al 50% o al 25% per spese di almeno 30mila euro. Nel decreto ministeriale sono definite le attività agevolate (articolo 2), le caratteristiche del credito d’imposta e gli adempimenti a carico delle imprese.
In breve, le novità più notevoli che introduce la Legge di stabilità 2015 sono: estensione del credito a tutte le aziende (e non più solo a PMI); innalzamento del tetto massimo agevolabile (5 milioni anziché 2,5 milioni) e abbattimento della spesa minima per gli investimenti (30mila euro anziché 50mila); prolungamento dell’agevolazione fino al 2019 (anziché fino al 2016).
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: i beneficiari
- questo a prescindere dalla forma giuridica delle stesse, dal settore economico in cui operano o dal regime contabile adottato;
- che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31-12-2014, e fino a quello in corso al 31-12-2019. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati nel quinquennio 2015-2019.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le condizioni
- la spesa deve ammontare a 30mila euro;
- ecceda la media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31-12-2015 (se l’attività è iniziata da meno di tre anni, ai fini del calcolo della media si considerano i periodo d’imposta precedenti esistenti alla data della costituzione).
- costi relativi al personale altamente qualificato (lett. a comma 1 art. 4 del decreto 27-05-2015),
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto (lett. b comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015),
- spese relative alla ricerca extra muros (lett.c comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015) ossia contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative (di cui all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179),
- competenze tecniche e privative industriali (lett. d comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015)) relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
La misura del credito
- 50% della spesa incrementale (ossia la spesa eccedente la media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015), per i costi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 4 del decreto (costi relativi al personale altamente qualificato, spese relative alla ricerca extra muros);
- 25% della spesa incrementale, per i costi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell’art. 4 del decreto (quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,competenze tecniche e privative industriali).
- entrambe le tipologie di spesa dovessero registrare un incremento, il credito sarà calcolato applicando a ciascun incremento l’aliquota prevista per il relativo gruppo di spese (o 5o o 25%);
- l’incremento dovesse riguardare solamente una tipologia di spesa, il credito sarà calcolato applicando l’aliquota prevista per quel gruppo di spesa all’ammontare della spesa incrementale complessiva.
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (quindi dal 2016);
- è cumulabile con il credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato, previsto dall’art. 24 D.l. 83/2012.